Con il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, è stata sospesa la possibilità di usufruire dei bonus ristrutturazione ed ecobonus tramite lo sconto in fattura. Se però hai presentato in Comune un titolo abilitativo edilizio (CILA o SCIA) prima del 16 febbraio 2023, puoi ancora richiederlo.


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Bonus Ristrutturazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, per effetto del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.


Sono ammessi alla detrazione i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.


Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni
degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari.

Edifici interessati

L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato Italiano. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. In particolare, l’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti immobili residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione.


Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, lo “sconto in fattura” può essere applicato per le spese di: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, lo sconto in fattura è applicabile anche per le spese di manutenzione ordinaria.


Resta inteso che il contribuente che ha optato per lo sconto in fattura, non può in alcun modo indicare nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai medesimi interventi di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, la detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per: la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori; l’acquisto dei materiali; l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

Ammontare della detrazione

La detrazione spettante è pari al 50 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, nel limite massimo di 96.000,00 euro. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.


Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile
. Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.


Nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica, che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.

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