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Ecobonus

Per ottenere questo incentivo non è necessaria alcuna pratica edilizia: si tratta infatti di un bonus infissi senza ristrutturazione che permette di sostituire le vecchie finestre con nuovi modelli più performanti volti a migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione. In questo caso è possibile ottenere una detrazione fiscale pari al 50% del prezzo totale, per un limite massimo di 60.000 euro a unità immobiliare per quanto riguarda i soli serramenti. Il rimborso verrà ripartito in egual misura per un periodo di 10 anni.


Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. L’agevolazione, spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. La detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.


Con riferimento ai soggetti Ires (imprese), per la fruizione della detrazione, è necessario che gli immobili oggetto dell’intervento siano “strumentali” all’attività dell’impresa. 

Edifici interessati

L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento; su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU, ove dovuta.


Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile
. Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Per gli edifici collabenti (i.e. categoria catastale F2), nei quali l’impianto termico non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.


Non è possibile beneficiare della detrazione
in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione”.

Ammontare della detrazione

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, limitatamente agli interventi di sostituzione di serramenti ed infissi, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000,00 € per unità immobiliare. Gli interventi che danno diritto all’agevolazione sono quelli realizzati sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.


Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è agevolabile la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma viceversa è da ritenersi agevolabile, se a seguito dei lavori, tali indici si riducono ulteriormente.


Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi, la detrazione compete per le spese relative ad interventi che determinano: un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle: relative alle prestazioni professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.

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